Contributi previdenziali di artigiani e commercianti per il 2019

Gli artigiani e i commercianti devono versare i contributi previdenziali per la relativa gestione previdenziale INPS sulla base della totalità dei redditi di impresa prodotti ogni anno, su cui vengono applicate a scaglioni 2 differenti aliquote contributive entro un tetto massimo.
Per il 2019 le aliquote base per ogni iscritto sono le seguenti:
– 24,00%, per suoi redditi d’impresa complessivi fino a 47.143,00 euro;
– 25,00%, per suoi redditi d’impresa complessivi da 47.143,01 euro al massimale contributivo, pari a 78.572,00 euro (102.543,00 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva), oltre il quale nessuna contribuzione è dovuta.

Per i coadiuvanti e coadiutori familiari, fino al compimento di 21 anni di età, le aliquote base sono ridotte di 2,55 punti percentuali (e quindi sono pari al 21,45% o 22,45%, a seconda degli scaglioni di reddito).

Per gli iscritti alla Gestione Commercianti è dovuto un ulteriore 0,09%, destinato a finanziare il fondo per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; le aliquote sopra viste sono pari al 24,09% (o 21,54%) per redditi fino a euro 47.143,00 e al 25,09% (o 22,54%) per la parte eccedente tale importo e fino al massimale contributivo.

Ogni iscritto alla Gestione artigiani e commercianti deve corrispondere una contribuzione fissa annuale minima, calcolata applicando le percentuali sopra viste a un reddito convenzionale (il minimale contributivo), che per il 2019 è pari a 15.878,00 euro; tale contribuzione è sempre dovuta, anche se il reddito effettivo è inferiore o negativo.
I contributi (salvo quelli dovuti sul massimale di 102.543,00 euro) sono rapportati a mese in cui l’iscrizione all’INPS inizia o cessa nel corso dell’anno.

Gli assicurati con più di 65 anni e già pensionati INPS possono chiedere la riduzione a metà dei contributi dovuti, calcolati nei modi sopra visti, con decorrenza dal primo mese successivo a quello di compimento dell’età.

Per coloro che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014, qualora abbiano presentato domanda entro il 28.02.2019, i contributi dovuti nel 2019 sono ridotti del 35%.

È inoltre dovuto un contributo di 0,62 euro mensili, che finanzia l’erogazione INPS delle prestazioni di maternità alle iscritte.

Nel 2019 la contribuzione fissa annuale minima e quella per maternità dovranno essere corrisposte in rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 16.05.2019; 20.08.2019; 18.11.2019; 17.02.2020.

I contributi eccedenti il minimale del 2019 andranno versati alle scadenze e secondo le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche; è anche dovuto un acconto, calcolato sui redditi del 2018 eccedenti il minimale contributivo del 2019, da eseguire in due rate di pari importo alle scadenze e con le modalità previste rispettivamente per il versamento a saldo e in acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche. L’eventuale credito derivante dall’eccedenza degli acconti rispetto al dovuto può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

Nel caso di impresa familiare, costituita regolarmente o no, il versamento va eseguito solo dal titolare, che ha obbligo di rivalsa verso i collaboratori per le somme pagate per loro conto.
I versamenti vanno eseguiti con il mod. F24, compilando la sezione “INPS” e riportando gli appositi codici. Le comunicazioni riportanti i dati necessari ai versamenti e i loro importi sono reperibili nel sito www.inps.it, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”, nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti all’interno dei dati relativi all’assicurato. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla circolare INPS 13.02.2019 n. 25.