Decreto legge dignità – Split Payment e professionisti

I professionisti, dall’entrata in vigore del decreto legge dignità, non saranno più obbligati – quali fornitori di pubbliche amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello split payment – a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. La loro esclusione dal regime arriva dopo poco più di un anno dal loro ingresso (1° luglio 2017) e modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell’Iva relativa alle specifiche transazioni.

L’articolo 14 del decreto legge, prevede espressamente: «Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73.
Dall’insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l’esclusione dallo split payment riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettati a ritenuta (ad esempio gli agenti).

Gli effetti operativi
Per comprendere bene cosa cambia per i questi fornitori si consideri che il regime dello split payment impone una particolare forma di riscossione dell’Iva.
Il fornitore, pur emettendo regolarmente una fattura con indicazione a debito dell’Iva relativa alla operazione commerciale conclusa, non si vede pagare dal cliente l’imposta, in quanto lo stesso cliente è obbligato a versarla direttamente all’Erario. Pertanto il fornitore, pur mantenendo su di sé il debito d’imposta, non versa l’Iva all’Erario e non riceve più sul piano finanziario dal cliente l’importo corrispondente.
Per quanto riguarda la ritenuta, invece, anche in regime di scissione dei pagamenti, il cliente deve operare la ritenuta che versa egualmente all’Erario.
Con le nuove regole del decreto dignità per i professionisti questo meccanismo viene meno e si torna al regime ordinario. Percio:
il professionista continuerà a fatturare con l’esposizione dell’Iva a debito al cliente;
il professionista provvederà a versare la relativa Iva che scaturisce dalla liquidazione del credito maturato nel periodo sugli acquisti e il debito determinatosi per le operazioni attive effettuate;
il cliente da parte sua provvederà a pagare al fornitore/professionista l’intero ammontare della fattura (imponibile e Iva) trattenendo l’importo della ritenuta alla fonte operata ai fini delle imposte dirette.

Rischio aggravi d’imposta
Il ritorno al passato, se da una parte, rigenera sul professionista il flusso finanziario di anticipo dell’Iva da parte del cliente, può creargli in alcuni casi un aggravio d’imposta.
Si pensi al caso in cui un professionista fatturi nei confronti di una società sottoposta a split payment. Nella situazione di vigenza dell’obbligo la fattura emessa non generava mai un versamento Iva diretto, perché la stessa veniva versata dal cliente. Al contrario, in assenza del regime, se il cliente prima di pagare pretende l’emissione della fattura definitiva e poi paga in ritardo dopo il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ovvero dopo il 16 del trimestre successivo a quello di effettuazione dell’operazione), il professionista è obbligato ad anticipare l’imposta.

Articolo tratto da Il Sole24Ore – Autore Benedetto Santacroce