Detrazione canoni locazione studenti universitari

Confermata anche per il 2018 l’agevolazione fiscale per le spese sostenute sui canoni di locazione degli universitari.
Per la spesa sostenuta, gli studenti potranno beneficiare della detrazione del 19% del canone di locazione pagato, su
un importo annuo massimo di 2.633,00 euro (art. 15, c. 1, lett. i-sexies Tuir). La maggiore novità introdotta dalla legge di
Bilancio 2018 riguarda il requisito della distanza. Per il calcolo della distanza geografica, si prende in considerazione il
domicilio fiscale del nucleo familiare che ha a carico lo studente.
Il requisito si intende comunque rispettato, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, anche se
l’università è situata all’interno della stessa provincia, ma con una distanza minima di 100 km, oppure in una provincia
diversa. La novità estende la possibilità di richiedere la detrazione in dichiarazione dei redditi anche per quegli studenti
che risiedono nelle province più grandi e che spesso comprendono comuni molto distanti tra di loro.
La distanza minima è ridotta di 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Lo sconto del 19% può essere richiesto anche qualora la sede universitaria si trovi nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio
di informazioni.
Il beneficio fiscale per i canoni di locazione riguarda sia i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n.
431/1998, sia i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio come le università, i collegi universitari legalmente riconosciuti, gli enti senza
fine di lucro e le cooperative. Lo stesso beneficio può essere usufruito anche per i canoni derivanti da contratti di
locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato
in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei
Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il beneficio è escluso solo nel caso di un
contratto di sub locazione.
In caso di contitolarità del contratto tra due o più studenti, indipendentemente dal fatto che i conduttori abbiano il
requisito per la piena detraibilità, l’importo massimo di detrazione per ciascuno viene calcolato in percentuale nel limite
massimo dei 2.633,00 annui.
In caso di due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, fiscalmente a carico di entrambi i genitori,
ognuno dei genitori potrà beneficiare della detrazione sull’importo massimo di 2.633 euro. Si tratta, quindi, di un importo
complessivo che prescinde dal numero dei familiari fiscalmente a carico frequentanti l’università.
Con riferimento al contratto di ospitalità, si precisa che la detrazione è ammessa anche se la somma comprende servizi
quali pasti e pulizia, ma senza individuarne uno specifico corrispettivo.