Fatture elettroniche: chiarimenti dell’A.E. verso consumatori finali e coloro che rientrano nei regimi esonerati da tale obbligo

Sia le imprese che i professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche nei confronti dei cittadini senza partita Iva (consumatori finali B2C) inoltre è obbligatorio consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico (su carta) o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo
• di emettere le fatture elettroniche;
• di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Inoltre, si evidenzia come per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”.
Inoltre in seguito all’approvazione avvenuta in Senato di un emendamento al Decreto Fiscale n. 119/2018, viene introdotto un esonero, per tutto l’anno 2019, dall’emissione delle fatture di vendita in formato elettronico per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici ma anche le attività di farmacia). Tali soggetti sono quindi esonerati dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche, ma devono comunque, obbligatoriamente, ricevere in formato elettronico le fatture passive (obbligo di gestire il ciclo passivo e la relativa conservazione sostitutiva). Questa soluzione rappresenta una delle vie legislative percorse per superare i problemi sulla privacy segnalati dall’Autorità Garante, posto che sembra essere esclusa una proroga, per ragioni di gettito fiscale stimato, all’avvio dell’obbligo della fatturazione strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
L’esonero, sulla base dell’attuale formulazione dell’emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato in Senato, riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi (es. nel caso di fatture emesse dagli operatori suddetti a favore di soggetti B2B).
In sintesi, un’attività di farmacia, dal 1° gennaio 2019, dal lato della fatturazione attiva potrà procedere come in passato con i medesimi adempimenti già in essere, ad esclusione di eventuali fatture di vendita che dovranno essere emesse a favore di soggetti non rientranti nel novero del Sistema Tessera Sanitaria. In tale caso specifico occorrerà procedere con l’emissione di una fattura di vendita in formato elettronico al pari di quelle emesse a favore di enti della Pubblica Amministrazione.
Dal lato delle fatture passive (acquisti di merci, materie prime e servizi), invece, la farmacia dovrà rispettare l’obbligo generalizzato di gestione elettronica del ciclo passivo e della relativa conservazione sostitutiva della documentazione contabile.
Approfondimento relativo agli Enti no profit
Per prima cosa occorre distingue tra due ipotesi:
• enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali
• enti non commerciali che svolgono attività mista cioè attività istituzionale e commerciale.
Nel caso l’ente svolga unicamente attività istituzionali è alla stregua di un consumatore finale. Pertanto, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ sul proprio sito ” gli enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). ”
Nell’ipotesi in cui un ente non commerciale svolga attività mista, le fatture relative all’attività commerciali devono essere esclusivamente fatture elettroniche e transitare nel sistema di interscambio. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori si pone il problema circa la distinzione di quelle che rientrano nell’attività istituzionale da quelle che si riferiscono invece all’attività commerciale. In particolare, il problema emergerebbe sicuramente nel caso di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto.
Una soluzione può essere l’utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi indirizzi di recapito consistente nell’utilizzo del codice fiscale nel caso di acquisti istituzionali e di partita IVA nel caso di acquisti commerciali. Il problema rimarrebbe per le fatture riferite sia all’ambito commerciale che all’ambito istituzionale come telefono, luce, gas della sede dell’ente, in tal caso sarà necessario in fase di contabilizzazione procedere allo scorporo della fattura.