Con l’introduzione della fattura elettronica, la contabilità Iva si sta incamminando sulla via del tramonto.
L’art. 17, c. 2 D.L. n. 119/2018 modifica le norme sulla semplificazioni previste dall’art. 4 D.Lgs n. 127/2015; tale disposizione prevede che per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, che aderiscono al programma di assistenza prevista dalla Agenzia delle Entrate, viene meno l’obbligo della tenuta dei registri Iva, delle fatture emesse e acquisti.
Il nuovo D.L. n. 119/2018 precisa nella fattispecie che l’obbligo della tenuta dei registri Iva permane soltanto per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della registrazione Iva ai fini della determinazione del reddito (art. 18, c. 5 D.P.R. n. 600/1973). Ora con un emendamento approvato da Governo, che abroga l’intero art. 4 D.Lgs. n. 127/2015, viene stabilito che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati acquisti con la fatturazione elettronica, metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva, in apposita area riservata, le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale.
Nel caso in cui il soggetto passivo convalidi i dati dei registri Iva proposti dall’Agenzia, ovvero li integri, anche tramite di un intermediario abilitato, viene meno l’obbligo di tenuta di tali registri. La agevolazione riguarda tutti i contribuenti e non soltanto quelli in contabilità semplificata.
In sostanza, sulla base delle fatture elettroniche che il SdI riceve, l’Agenzia delle Entrate propone una sorta di bozza di contabilità Iva; il contribuente la verifica e se necessario la completa e a quel punto scatta l’eliminazione della contabilità Iva a carico delle imprese e professionisti.
Ovviamente permane l’obbligo della contabilità ai fini delle imposte dirette e per i contribuenti minori la contabilità Iva è la base per la tenuta della contabilità semplificata; tuttavia l’adempimento delle registrazioni ai fini Iva non sussisterà, evitando quindi anche le relative sanzioni in caso di errori e omissioni.
Ma già ora la contabilità Iva ha perduto smalto.
L’art. 19-octies, c. 6 D.L. 148/2017 aveva aggiunto il c. 4-quater nell’art. 7, D.L. 357/1994, prevedendo che la tenuta dei registri di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) e 25 (registro delle fatture ricevute) del D.P.R. 633/1972 con sistemi elettronici, si considera in ogni caso regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ovvero entro il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati su sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi verificatori.
In sostanza, il legislatore ha previsto con tale norma l’obbligatorietà della trascrizione su registri cartacei solo in caso di specifica richiesta dagli organi di controllo in sede di verifica.
Tale possibilità, con un emendamento al D.L. n. 119/2018, viene ora riconosciuta anche con riferimento alla tenuta dei registri dei corrispettivi di cui all’art. 24 del decreto Iva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo. Quindi anche i registri dei corrispettivi potranno essere tenuti con modalità elettroniche e stampati solo in caso di controllo, come è già previsto per gli altri libri Iva.
Autore Gian Paolo Tosoni