La detraibilità dell’IVA – Circ. n. 1/E del 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.01.2018, n. 1/E, ha posto chiarezza in merito al termine per esercitare il
diritto alla detrazione dell’IVA acquisti. È necessario che si verifichino 2 presupposti: l’effettuazione dell’operazione e il possesso della fattura.
Come noto il momento di effettuazione dell’operazione coincide con:
– la consegna/spedizione per i beni mobili;
– la stipula dell’atto per i beni immobili;
– il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Oppure l’effettuazione coincide con la data in cui viene emessa fattura o viene effettuato il pagamento, se tali
adempimenti precedono temporalmente i punti sopra citati.

Esempio:beni acquistati e consegnati nel 2017:
Dalla lettura della circolare e dalle ipotesi esaminate, possono trarsi le seguenti conclusioni:
1 – acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta e registrata tra gli acquisti nel 2017: l’Iva a credito
confluisce nella liquidazione periodica del mese di dicembre o dell’ultimo trimestre 2017 e non si pongono questioni
particolari;
2 – acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2017, ma non registrata nel 2017: la fattura deve
essere registrata entro il 30.04.2018 utilizzando un apposito sezionale nei registri Iva dedicato alle fatture ricevute
nell’anno precedente (2017); l’Iva a credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale dell’anno 2017.
Questa fattispecie è nuova e occorre approfondire se si tratta di una registrazione del 2017 o del 2018. Tale scelta ha
riflessi ai fini dello spesometro (che richiede l’indicazione delle fatture registrate) e per i contribuenti che aderiscono al
regime di cassa ai fini della determinazione del reddito, per i quali diviene determinante la registrazione delle fatture;
3 – acquisto avvenuto nel 2017, fattura ricevuta nel 2018: la fattura deve essere registrata entro il
30.04.2019. Se la fattura è registrata nel corso del 2018, l’imposta concorrerà alla liquidazione periodica del mese in cui
è registrata; se, invece, viene registrata nei primi mesi del 2019, si dovrà utilizzare un sezionale per le fatture 2018, ma
l’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.
Esempio
fattura d’acquisto ricevuta nel 2018. Potrà essere registrata in contabilità al più tardi entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2018). Se la fattura verrà registrata nel 2018, l’IVA risulterà detraibile come di norma nella liquidazione di riferimento (per esempio per un contribuente mensile: registrazione in aprile 2018, l’IVA detraibile confluirà nel versamento da effettuare entro il 16.05.2018).
Se invece la fattura verrà registrata nel 2019, per esempio il 10.01.2019, dovrà essere registrata in una sezione a parte del registro IVA acquisti relativo alle fatture 2018, in modo che la relativa IVA confluisca nel saldo che discende dalla dichiarazione Iva annuale relativa al 2018.
per verificare il momento della ricezione ovvero il possesso della fattura, il mezzo più idoneo è la PEC o altri sistemi che dimostrino la data di ricezione.