Natura occasionale della collaborazione familiare nell’impresa artigiana, agricola o commerciale

Con circolare del 15.03.2018, l’INL ha fornito precisazioni in materia di obblighi previdenziali per i collaboratori familiari.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha voluto fornire indicazioni operative, condivise con il Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, al proprio personale ispettivo in materia di collaborazioni rese da familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale, ai fini del regime previdenziale.
La circolare individua parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.
L’INL ha quindi voluto individuare alcuni parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari

Per esempio, le prestazioni rese dal familiare pensionato che non assicura una presenza continuativa, oppure quelle rese dal familiare che ha già un impiego full time possono essere ricondotte a forme di esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e conseguentemente, per questi casi, si può verosimilmente intendere che tali prestazioni abbiano un carattere di occasionalità, con la conseguente esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.
In altre ipotesi, l’INL ha ritenuto di fornire al proprio personale ispettivo un indice di valutazione di occasionalità della prestazione che risulta analogo ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato ( 90 giorni nell’anno ) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità per il settore del commercio, in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione di cui all’art. 2 della Legge n. 613/1966.
L’indice individuato è ritenuto utile anche in relazione al settore turistico, tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad esempio, per una durata stagionale di tre mesi, 90 : 365 x 90 = 22 giorni).
Le indicazioni fornite dall’INL con la lettera circolare del marzo 2018 sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.
Per quanto riguarda invece la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Professionali gestita dall’INAIL per i collaboratori familiari, restano valide le precisazioni contenute nella precedente lettera circolare n. 14184 del Ministero del Lavoro del 5.08.2013, a cui è necessario fare esplicito rinvio. Va in ogni caso ricordato che i criteri di valutazione individuati non sono intesi in termini assoluti e che, qualora si prescinda da questi, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale o prevalente riscontrata.
Articolo tratto da uno scritto di Monica Livella – Lavoro – Sistema Ratio