Ok al forfettario nel 2018 per le attività partite nel 2014

Con risposta all’interpello n. 72/2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al passaggio tra il regime di vantaggio (regime dei c.d. “Minimi”) e quello forfetario.
Il caso riguarda un contribuente che:
• nel 2014 ha avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, di cui all’articolo 27 del D.l. 98/2011;
• e ora, per il periodo d’imposta 2018, vorrebbe aderire al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, applicando l’aliquota del 5% prevista per i primi 5 anni di attività.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il regime di vantaggio è stato abrogato dal 1° gennaio 2016. Tuttavia è stata data la possibilità ai contribuenti che già lo applicavano di:
• continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età);
• oppure transitare nel regime forfetario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Come già chiarito con la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015, il regime di vantaggio è diventato opzionale, e quindi vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene in quanto “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”.
L’Agenzia pertanto giunge alla conclusione che non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Inoltre, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).
Fonte: Agenzia delle Entrate