Omaggi natalizi sotto i 50 euro e spese di rappresentanza

Con l’avvicinarsi del Natale è prassi per aziende e professionisti fare omaggi natalizi a dipendenti e clienti. Qual’è la disciplina fiscale dietro questo atto generoso? In linea generale, gli omaggi di beni di valore non superiore ad euro 50 sono sempre deducibili dal reddito d’impresa, a prescindere da chi ne sia il destinatario. Le questioni più interessanti che si pongono riguardo la determinazione del valore dell’omaggio, al fine di stabilire se esso sia o meno superiore ad euro 50, sono due:
1. se l’impresa stessa costruisce il bene che poi dona
2. se l’omaggio è composto da più beni che singolarmente costano meno di 50 euro ma sommati superano tale valore (come nel caso del classico cesto natalizio).
Per quanto riguarda la prima fattispecie, si deve capire, nel caso, se il valore di 50 euro sia da riscontrare in relazione
• ai costi sostenuti dall’impresa per produrre il bene o
• al valore di mercato del bene stesso (e quindi al prezzo di vendita), come il termine “valore” suggerirebbe.
Sebbene quest’ultima interpretazione sembri più convincente dal punto di vista letterale, sia Assonime, sia Agenzia delle entrate propenderebbero per la rilevanza del costo di acquisto o di produzione, e non del prezzo di vendita, essenzialmente per motivi di semplificazione.
Non sempre, però, questa interpretazione porta alla semplificazione come per esempio nel caso di un’azienda che produce orologi, che dovrà dimostrare che il costo di produzione complessivo del singolo orologio è inferiore a 50 euro. D’altro canto, l’interpretazione è di favore perché permette di applicare il trattamento fiscale più favorevole a beni il cui valore di mercato ben superiore alla soglia di 50 euro.
La seconda questione riguarda la determinazione della soglia nel caso in cui l’omaggio sia composto da un insieme di beni di diversa natura. È il caso del classico cesto natalizio, che nella maggioranza dei casi è formato da beni che individualmente non superano il valore di 50 euro, ma che nel loro complesso possono dar vita ad un omaggio di valore superiore. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che si deve tenere conto del valore dell’omaggio nella sua unitarietà: se, quindi, il valore del cesto, ottenuto sommando i valori dei singoli beni che lo compongono, è superiore ad euro 50, si deve assoggettare l’omaggio alla disciplina delle spese di rappresentanza di cui al d.m. del 19 novembre 2008 e quindi, in particolare, alla deducibilità nei limiti degli scaglioni percentuali individuati in relazione ai ricavi e proventi dell’impresa ed all’indetraibilità dell’Iva.
Si ricorda che per la deducibilità delle spese di rappresentanza occorre rispettare i requisiti imposti dall’articolo 108 del T.U.I.R. e dal decreto del 19 novembre 2008. Le spese devono, pertanto:
• avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
• essere ispirate a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero coerenza con pratiche commerciali di settore;
• rispettare dei limiti di congruità.
Quanto a quest’ultimo aspetto, il requisito della congruità è rispettato qualora le spese di rappresentanza siano inferiori alle seguenti percentuali dei ricavi e proventi:
• 1,5 per cento dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni;
• 0,6 per cento dei ricavi e proventi da euro 10 milioni fino ad euro 50 milioni;
• 0,4 per cento dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni.