Dal 1.07.2018, non sarà più possibile pagare gli stipendi in contanti.
Ricordiamo che attualmente il pagamento “cash” degli stipendi, cosi come tutte le transazioni in contanti tra soggetti diversi, è vietato se l’importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo è il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio in vigore nel nostro Paese.
La ratio della normativa è il contrasto al fenomeno utilizzato da alcuni datori di lavoro: fare sottoscrivere una busta paga superiore all’importo realmente corrisposto al dipendente.
Dovranno essere usati mezzi tracciabili:
– bonifico sul conto corrente del lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di comprovato impedimento. Il delegato può essere esclusivamente il coniuge o il convivente e i familiari in linea retta o collaterale, a condizione che abbiano superato i 16 anni.
Non costituisce prova del pagamento la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, per cui la prova del pagamento è fornita dalla ricevuta del bonifico, dalla fotocopia dell’assegno o da altra ricevuta bancaria o postale.
Eccezione: i rapporti di lavoro nel pubblico impiego e nel lavoro domestico.
Si applica indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento, a ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La Sanzione per i datori di lavoro che violano tale norma è l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.