Pagamento dei dipendenti in contanti – da luglio 2018

Dal 1.07.2018, non sarà più possibile pagare gli stipendi in contanti.
Ricordiamo che attualmente il pagamento “cash” degli stipendi, cosi come tutte le transazioni in contanti tra soggetti diversi, è vietato se l’importo è pari o superiore a 3.000 euro. Questo è il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio in vigore nel nostro Paese.
La ratio della normativa è il contrasto al fenomeno utilizzato da alcuni datori di lavoro: fare sottoscrivere una busta paga superiore all’importo realmente corrisposto al dipendente.
Dovranno essere usati mezzi tracciabili:
– bonifico sul conto corrente del lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti allo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di comprovato impedimento. Il delegato può essere esclusivamente il coniuge o il convivente e i familiari in linea retta o collaterale, a condizione che abbiano superato i 16 anni.
Non costituisce prova del pagamento la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, per cui la prova del pagamento è fornita dalla ricevuta del bonifico, dalla fotocopia dell’assegno o da altra ricevuta bancaria o postale.
Eccezione: i rapporti di lavoro nel pubblico impiego e nel lavoro domestico.
Si applica indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento, a ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La Sanzione per i datori di lavoro che violano tale norma è l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.