Permesso per motivi familiari: si al lavoro dipendente

Con la nota 7.05.2018, n. 4079, l’Ispettorato Nazionale e il Ministero del Lavoro hanno voluto chiarire che “i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.
Viene esaminato anche l’art. 5, c. 9-bis TUI, che consente allo straniero richiedente il permesso per lavoro subordinato di lavorare mentre è in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso. La norma lega la possibilità di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa a precise condizioni: la domanda di rilascio deve essere stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso in territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso; il richiedente deve essere in possesso del modulo di richiesta del permesso e della ricevuta attestante la presentazione della domanda.