Regime forfettario: uscita e rientro nel regime

Il regime forfettario – istituito dalla legge 190/2014 – rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte e professione in forma individuale che siano in possesso di determinati requisiti.
Tra i vari requisiti c’è quello che prevede di non avere conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nella tabella allegata alla legge 190/2014 a seconda del codice ATECO (ad esempio per le attività professionali il limite è di 30mila euro).
I contribuenti che cominciano una nuova attività devono darne comunicazione nell’apposita dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12); l’omessa indicazione dell’intenzione di applicare il regime forfettario non preclude l’accesso ai vantaggi, ma obbliga al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2mila euro.
Diversamente per le attività già iniziate in anni precedenti, non è richiesta una specifica opzione preventiva o successiva, ma è sufficiente un comportamento concludente. L’attestazione della sussistenza dei requisiti necessari per accedere al regime in parola e l’assenza di cause ostative, deve essere fatta compilando, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro LM, rigo LM 21, e barrando il campo 1 («requisiti per l’accesso al regime») e il campo 2 («assenza delle cause ostative») del modello Redditi PF.
Qualora il contribuente in un anno ecceda il tetto dei ricavi previsto da questo particolare regime (ovvero sono venuti meno i requisiti che garantiscono l’accesso al vantaggio fiscale), la disapplicazione di tale regime, decorrerà dall’anno successivo e non a partire dallo stesso anno.
Esempio (geometra con limite reddito euro 30.000)
Anno 2016: inizio attività con il regime forfettario – fatturato euro 25.000
Anno 2017: fatturato euro 32.000
Anno 2018: fatturato euro 18.000
Nel corso del 2016 e anche del 2017 il contribuente può beneficiare del regime forfettario (anche se nel 2017 ha fatturato 32.000 euro).
Non può, invece, godere dello stesso vantaggio nel 2018, anche se in quell’esercizio annuale abbia realizzato ricavi sotto i 30mila euro. Egli dovrà, quindi, per il 2018 aderire al regime ordinario senza tuttavia dover effettuare alcuna comunicazione o variazione alla sua partita Iva.
Il contribuente può adottare il regime ordinario al posto di quello forfettario semplicemente adottando un comportamento concludente: egli dovrà indicare l’Iva nelle fatture emesse e applicare l’Irpef non più in misura fissa tra i 5% e il 15%, ma secondo gli scaglioni progressivi Irpef.
Nel corso del 2018 il contribuente ha incassato compensi per un ammontare non superiore a 30mila euro, pertanto a partire dal 2019 ritornerà a beneficiare del regime forfettario – e quindi potrà tornare a emettere le fatture senza Iva e ad applicare l’Irpef con aliquota fissa.
Il passaggio, anche in questo caso, non obbliga a darne comunicazione alle Entrate, a patto di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al forfait e l’assenza di cause ostative in sede di presentazione del modello Redditi PF 2020.
Diversamente, se nel 2018 il soggetto in questione avesse incassato compensi derivanti dalla sua attività professionale per un importo superiore a 30mila euro, egli avrebbe continuato ad applicare il regime ordinario.
L’applicazione del regime forfettario, in presenza dei requisiti, non è preclusa, ma solo è rinviata, senza alcun limite anagrafico, all’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti compensi non superiori alla soglia indicata.