Rottamazione tasse e tributi BIS

Il 15 maggio scade la possibilità di saldare i propri debiti fiscali, contributivi o a rimediare a vecchie multe non pagate. Per questo si deve presentare la domanda di definizione agevolata all’Agenzia delle Entrate- Riscossione (l’ex Equitalia).
La rottamazione-bis guarda a due platee di contribuenti:
1) i debitori che sono stati esclusi dalla prima rottamazione perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di rateazione in corso con l’ex Equitalia e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016;
2) chi ha carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e/o carichi relativi agli anni 2000-2016 ma non ha presentato domanda di adesione alla prima rottamazione.
Conviene in caso di debiti di vecchia data. Il risparmio sfiora la metà delle somme dovute, ad esempio, nel caso di una società che ha un debito Ires, Irap e Iva risalente al 2010, e ha avuto un accertamento con la contestazione della infedele dichiarazione (fino al 2015, la sanzione applicata in questo caso era pari al 100% della maggiore imposta dovuta). Con la rottamazione non si pagano le sanzioni e si risparmia su aggio e interessi: l’azienda può arrivare così a risparmiare il 49% rispetto al debito originario.
Ma il risparmio non è l’unica ragione per aderire. Presentando quanto prima l’istanza si blocca la riscossione coattiva dei debiti che si intendono definire: una volta fatta domanda,infatti, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi o l’espropriazione immobiliare etc.), ferme restando quelle eventualmente già in corso.
Il caso nel quale la rottamazione può risultare meno conveniente è quello del contribuente che sta già pagando a rate il suo debito e magari ne ha già saldato una buona parte.
Anche nel caso della rottamazione-bis, il contribuente deve fare domanda di adesione (con il modello «Da 2000/17», rintracciabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e rispettare con estrema attenzione le scadenze previste
Chi non versa tutti gli importi dovuti alle date stabilite, infatti, perde la chance della definizione agevolata.
Con la domanda il richiedente sceglie le modalità di pagamento delle somme dovute (da versare senza sanzioni, interessi di mora e relativo aggio): si può optare per il versamento in un’unica soluzione o al massimo in 5 rate.
Se la domanda è accolta, entro il 30 giugno l’agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, con le relative scadenze.