Scomputo della ritenuta subita? La certificazione non serve

L’unanime orientamento della giurisprudenza e dell’Amministrazione Finanziaria sostiene che, sulla base della normativa, la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta non sia necessaria (né tantomeno indispensabile) per il sostituito, al fine di scomputare nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute di acconto sulle somme a lui corrisposte, purché tuttavia riesca a dimostrare di averle subìte.
La Suprema Corte ha affermato che l’inosservanza dell’obbligo del sostituto di imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non impedisce al sostituito di provare di averle subìte, evitando la duplicazione di un’imposta già scontata alla fonte (Cassazione 4.08.1994 n. 7251); inoltre, il contribuente non può essere assoggettato nuovamente all’imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non gli consegni l’attestato da esibire all’Amministrazione Finanziaria (Cassazione 3.07.1979 n. 3725).
Più recentemente la Cassazione, con sentenze 17.07.2018, n. 18910 e 7.06.2017 n. 14138, ha sostenuto che, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto di imposta attestante la ritenuta operata non impedisce al sostituito di provare “con mezzi equipollenti” di aver subìto la ritenuta.
Anche l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che lo scomputo delle ritenute subite può validamente effettuarsi anche in assenza di certificazione del sostituto di imposta.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 19.03.2009, n. 68/E ha affermato che, anche in mancanza del possesso della certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, il sostituito può ugualmente scomputare la ritenuta subìta; ciò in quanto la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 non si riferisce unicamente alle certificazioni rilasciate dal sostituto, ma è idonea a consentire l’utilizzo di certificazioni diverse.
La risoluzione in oggetto specifica che il contribuente può scomputare la ritenuta della cui certificazione non è in possesso, purché congiuntamente esibisca:
– la fattura soggetta a ritenuta;
– la documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura;
– se la fattura e la relativa documentazione sono fornite in sede di controllo ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento riguarda una determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Sulla scorta di quanto indicato nella risoluzione n. 68/E/2009, è opportuno che il sostituito si faccia saldare la fattura non in natura e con strumenti tracciabili di pagamento (quindi diversi dal contante), in modo tale da dimostrare di aver effettivamente subìto la ritenuta in caso di mancato rilascio della certificazione dal sostituto di imposta; è evidente infatti che il pagamento effettuato con banconote o monete o in natura non lascia tracce riscontrabili sull’entità della somma netta percepita.
Alla luce di quanto visto e soprattutto dell’orientamento assunto dall’Amministrazione Finanziaria, appare quanto mai inopportuno per gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate impedire al contribuente sostituito lo scomputo della ritenuta, solamente sulla base della mancata esibizione della relativa certificazione rilasciata dal sostituto; un eventuale contenzioso, se il contribuente prova di aver subìto la ritenuta non certificata, comporterà quasi certamente per tali Uffici non solo la soccombenza, ma anche il pagamento delle spese processuali.
Articolo tratto da Sistema RATIO Centro Studi Castelli di Simone Vallasciani