Spese sanitarie – detrazione in caso di rimborsi

Le detrazioni e le deduzioni delle spese sanitarie spettano solo per gli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente: perciò il bonus fiscale salta in caso di rimborso.
Se la spesa viene rimborsata nell’anno in cui è sostenuta, il contribuente non deve indicarla in dichiarazione, o potrà indicarla solo per la parte non rimborsata.
Se il rimborso avviene in anni successivi, la detrazione o deduzione resta valida ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell’anno in cui è erogato.

Ciò può essere penalizzante se l’aliquota media di tassazione del rimborso è superiore a quella marginale dell’anno di deduzione; lo è sempre se riguarda spese detratte: su 100 euro di spesa la detrazione è di 19 euro, ma la tassazione separata del rimborso sconta, come minimo, l’aliquota del 23% (e può essere molto superiore per chi ha redditi elevati).
In caso di rimborso parziale, si detrae o deduce la parte di spesa non rimborsata.
Una spesa medica può essere rimborsata ad esempio in presenza di assicurazioni e fondi sanitari, oppure in caso di risarcimento di danni alla persona da parte del danneggiante (ad esempio per responsabilità sanitaria o sinistro stradale) o da altri per suo conto (ad esempio assicurazione Rca o polizza professionale).