Sponsorizzazione – deduzione dal reddito

La sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive è spesso oggetto di contestazione in sede di verifica fiscale.
per questo è necessario accertarsi che l’operazione sia esistente e venga contrattualizzata in modo corretto. E’ importante tenere conto dei principi di seguito riportati:
1) le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere iscritte al Coni;
2) i corrispettivi erogati devono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto sponsor;
3) a fronte dell’erogazione di queste somme deve essere riscontrata una specifica attività in tal senso da parte dell’associazione beneficiaria.
4) bisogna dimostrare l’effettiva esistenza della sponsorizzazione, in particolare attraverso l’esibizione dei contratti (dettagliati, non generici e possibilmente con data certa), delle fatture correttamente redatte e complete in ogni loro parte, dei pagamenti effettuati con modalità tracciate e della documentazione attestante l’avvenuta pubblicità quali giornali, foto, filmati, etc. riportanti il logo della società sponsor. Importante sono anche le eventuali dichiarazioni di soggetti terzi, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che hanno attestato la loro partecipazione come spettatori agli eventi sportivi; queste dichiarazioni non possono «assurgere a testimonianza ma hanno pur sempre un rilevante valore indiziario». Meglio, quindi, prepararsi per tempo a soddisfare l’onere probatorio.
5) l’importo oggetto della sponsorizzazione (costo della sponsorizzazione) deve essere parametrato al fatturato e non all’utile, e sul primo deve esserne valutata la congruità.
Si considerano inerenti e congrue le spese di sponsorizzazioni sostenute verso le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le società sportive dilettantistiche (Ssd) fino all’importo annuo di 200mila euro. Tali spese si considerano spese di pubblicità.

È pertanto opportuno conservare tutta la documentazione, compresa la pubblicità effettuata tramite banner pubblicitari sui siti web, che dopo un certo periodo di tempo non sono più visibili.

Si ritiene che l’amministrazione finanziaria non possa qualificare un costo di sponsorizzazione come antieconomico e, conseguentemente, farne presumere la mancanza dei requisiti previsti per la deducibilità, poiché questa valutazione è rimessa al giudizio e alle scelte del singolo imprenditore;
Il costo di sponsorizzazione deve essere visto nel senso ampio di inerenza all’attività di impresa, ovvero nell’ottica potenziale di produrre utile senza dover dimostrare l’effettivo incremento dell’utile e/o del fatturato, in quanto nella pubblicità è insito il rischio imprenditoriale e quindi non ci può essere la minima garanzia che l’ obiettivo sia effettivamente conseguito.