L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 , fornisce ulteriori indicazioni in tema di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzione e, in particolare:
• sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa
• altri strumenti di pagamento ritenuti ammissibili
Sulle sanzioni, l’Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. La nota fornisce un esempio : nel caso di pagamento irregolare di tre mensilità di retribuzione a due lavoratori, la sanzione sarà pari a 5.000 euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità, senza riferimento quindi al numero di lavoratori interessati .
In materia di mezzi di pagamento consentiti, oltre alle carte di credito, agli assegni bancari e circolari e ai bonifici bancari, l’ispettorato indica come utilizzabili anche le carte di credito prepagate, intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban), purché il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento da esibire eventualmente agli ispettori.