Studi di settore – calcolo delle rimanenze finali per i semplificati

Sono state approvate le modifiche agli studi di settore per far spazio ai correttivi cassa.
Per quanto riguarda le rimanenze, le istruzioni ai modelli, riguardanti il quadro F (dati contabili – reddito d’impresa), vengono modificate introducendo la specifica per cui, ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, i dati contabili sulla base delle regole fiscali stabilite dall’ articolo 66 del Tuir. In buona sostanza anche dopo l’introduzione del regime di cassa per i semplificati, nel modello studi di settore dovrà essere assicurata la corrispondenza fra quanto indicato in quadro G (dati contabili del modello dichiarazione dei redditi) e quanto affluisce al quadro F (dati contabili indicati negli studi di settore).
In questo senso le istruzioni specificano che, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata (ivi compresi coloro i quali hanno optato per il regime disciplinato dall’articolo 18, comma 5 , del Dpr 600/1973) è necessario indicare oltre ai dati delle rimanenze inziali che già affluiscono nella determinazione del reddito imponibile, anche quelli delle rimanenze finali (righi F07, F10, F13), che da quest’anno non concorrono più alla formazione del reddito d’impresa.
Sarà poi il software Gerico che, riconoscendo l’impresa quale esercente contabilità semplificata provvederà a non sommare le rimanenze finali fra i componenti positivi che affluiscono al rigo F28 (reddito d’impresa o perdita), in modo da rispettare quella corrispondenza biunivoca che da sempre esiste fra il reddito imponibile indicato nel quadro G (redditi) e quello indicato nel quadro F (studi di settore).

Le modifiche approvate introducono, all’interno del reddito d’impresa, i righi da F41 a F44 destinati a ospitare i dati relativi ai contribuenti esercenti contabilità d’impresa in regime semplificato.
Nel rigo F41 il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/ 1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello Iva 2018).
Si ricorda che, barrando questa casella non scattano i correttivi cassa, poiché il decreto di approvazione non ne prevede l’operatività per questa tipologia di contribuenti.
Viceversa per gli esercenti contabilità d’impresa in semplificata che non hanno optato il regime del “registrato” non bisognerà compilare il rigo F41, ma solo (se presenti) i dati richiesti dai righi F42 (totale ricavi verso soggetti iva), rigo F43 (totale operazioni attive in reverse charge), rigo F44 (cessioni di beni e prestazioni di servizi in split payment).

Gli altri interventi di modifica approvati riguardano il quadro Z e sono finalizzati all’acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale che entreranno in vigore l’anno prossimo. Si tratta dei righi da Z901 a Z904 dove viene richiesta l’indicazione di elementi specifici al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla “cassa”, per le imprese in semplificata.

Articolo tratto da Il Sole 24 Ore – Autore: Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi