Utilizzo delle Informazioni bancarie per le società

Con il provvedimento del 31.08.2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso operativo l’utilizzo delle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari.
L’imponente mole di dati presenti in quel sottoinsieme dell’Anagrafe tributaria, chiamato archivio dei rapporti finanziari, unita alla loro straordinaria qualità, farà sì che la lotta all’evasione diventi sempre più incisiva.
In seguito alle novità introdotte dal D.L. 201/2011, dati e informazioni da rendere sono diventate decisamente più pregnanti: il numero di accessi alle cassette di sicurezza, per dirne una (elemento in grado di sorreggere accertamenti fondati su presunzioni).
L’Amministrazione Finanziaria ha modo di conoscere il saldo al 1.01 e al 31.12 dei rapporti di conto corrente, oltre al dato complessivo della liquidità in entrata e in uscita. Per intenderci, totale dare e totale avere.
Per quanto tutto ciò venga utilizzato già da anni per l’accertamento sintetico, al fine di ricostruire la quota di risparmio maturata in capo al contribuente persona fisica, il provvedimento del 31.08.2018 entra anche nel mondo delle imprese.
Per la prima volta le informazioni finanziarie sono usate per individuare fenomeni evasivi di società di capitali e società di persone che, pur avendo accrediti sui conti correnti d’importo significativo, hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, oppure l’hanno presentata non compilata.
Una sorta di monito, forse necessario in ragione del fatto che in passato, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA poteva più facilmente sfuggire al setaccio del Fisco.
Tema interessante è soprattutto l’anno di imposta su cui si concentreranno le verifiche, ovvero il 2016.
Pare infine utile ricordare che l’omessa presentazione della dichiarazione è l’unica ipotesi di violazione dichiarativa (sorprendentemente) rimasta esclusa dalla riforma del ravvedimento operoso operata dalla legge di Stabilità 2015. Che la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dall’ordinaria scadenza resta comunque giuridicamente omessa. E ancora, che tale circostanza legittima l’accertamento induttivo ex art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973.