Verifiche a seguito delle nuove regole di detrazione dell’IVA

Il 30 aprile, termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018, si è chiusa la via ordinaria per esercitare il diritto a detrazione delle fatture esigibili e ricevute nel 2017. Questa scadenza comporta per tutti gli operatori una serie di verifiche per accertare che le fatture siano correttamente imputate nella prossima dichiarazione Iva.
La verifica avrà lo scopo anche di determinare con esattezza le incombenze relativamente alla corretta compilazione dello spesometro e delle relative liquidazioni periodiche, consentendo al contribuente di operare, se necessario l’eventuale ravvedimento, con integrazione del quadro H della dichiarazione Iva.
La necessità di questi controlli straordinari deriva dalle nuove regole che informano l’esercizio della detrazione Iva come modificate, dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2017, dal decreto legge 50/2017 e dalle interpretazioni fornite dalle Entrate con la circolare 1/E/2018 e con le istruzioni di compilazione della dichiarazione.
Sul piano delle regole, si ricorda che le fatture emesse e ricevute entro il 31 dicembre 2017 potevano, ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione, essere registrate o entro il 31 dicembre – e, in questo modo hanno partecipato alla liquidazione dell’ultimo mese/trimestre del 2017 – ovvero nel 2018 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 e in questo modo la detrazione va esercitata in dichiarazione. In questo secondo caso, come ha chiarito la circolare 1/E/2018, le fatture vanno registrate separatamente nel corso dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, non partecipano alle liquidazioni di periodo e partecipano alla formazione del credito annuale 2017. Solo per quest’anno le fatture con esigibilità 2017 ricevute nei primi 16 giorni di gennaio, se sono state liquidate con riferimento all’ultima liquidazione dell’anno, sono considerate, in forza della circolare, corrette.
Queste regole impongono, in sede di presentazione della dichiarazione Iva ai cessionari/committenti, di verificare:
1) se e quali fatture sono state ricevute entro il 31 dicembre 2017;
2) quali di queste fatture sono state registrate entro l’anno (e per il 2017 entro il 16 gennaio 2018) ovvero nel corso dei primi quattro mesi del 2018.
Per il primo controllo il contribuente deve verificare se ha un sistema con cui possa certificare la ricezione della fattura.
Per le fatture ricevute nel 2017 e non registrate nello stesso anno, il contribuente deve verificare che tutte le fatture siano state inserite nel registro sezionale del 2018 relativo al 2017. In effetti se dovesse individuare delle fatture del 2017. ricevute nel 2017, non registrate dopo il 30 aprile la detrazione nei modi ordinari sarebbe persa, ma potrebbe sempre e comunque presentare una dichiarazione integrativa.
Queste regole creano una squadratura insanabile tra la dichiarazione, lo spesometro e le liquidazioni periodiche del 2017. In particolare, per le operazioni registrate nel 2018 ricevute nel 2017 queste saranno riepilogate, sulla base del momento di registrazione dei documenti, nello spesometro relativo al 2018; per quanto riguarda le liquidazioni periodiche saranno riepilogate nella prima liquidazione successiva alla presentazione della dichiarazione Iva, in quanto il credito annuale sarà portato a nuovo ovvero rimborsato solo dopo la dichiarazione annuale. Questa squadratura riguarderà anche le vendite al dettaglio per la corrispondenza ventilazione delle aliquote.
Articolo riportato da Il Sole 24 Ore – Autore: Benedetto Santacroce