Verifiche nei locali aziendali
La verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza (GDF) all’interno dei locali aziendali è lecita anche senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero (Pm). E’ sufficiente l’autorizzazione del capo dell’ufficio da cui i verificatori dipendono, nella quale è indicato lo scopo dell’attività.
Verifiche in locali promiscui
Diverso discorso qualora la sede dell’attività è promiscua con la propria residenza. Esempio un agente di commercio o un professionista che ha dichiarato come luogo di svolgimento dell’attività la propria residenza. In questo caso la GDF per entrare nell’abitazione deve richiedere l’autorizzazione della Procura della Repubblica. In mancanza di detta autorizzazione non è possibile eseguire la verifica fiscale.
Per uso promiscuo dei locali la GdF ritiene che il contribuente, imprenditore o professionista, debba avere stabilito il centro effettivo della vita intima e privata propria e familiare, risultando insufficiente la mera predisposizione di alcuni vani o spazi dell’immobile per il saltuario pernottamento, la consumazione di pasti ovvero la mera dichiarazione dell’interessato non suffragata da evidenze esteriori. In altri termini, si può parlare di abitazione ai fini della disciplina in argomento, secondo la GdF, solo in caso di effettiva destinazione di un certo luogo allo svolgimento di attività rientranti nella sfera privata e intima della persona e della propria famiglia.
Apertura di borse, armadi e simili nel corso della verifica fiscale.
La Guarda di finanza ha fatto riferimento alla vigente normativa (articolo 52, comma 3, del Dpr 633/1972) in base alla quale è sempre necessaria l’autorizzazione del Pm presso il Tribunale territorialmente competente per procedere all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.
Conseguentemente – chiarisce la Guarda di finanza – quando durante le operazioni di accesso si presenti la necessità di aprire cassetti o armadi chiusi a chiave, borse o casseforti sigillate senza che il contribuente vi presti il consenso, i verificatori dovranno assumere contatti tempestivi con l’Autorità giudiziaria, adottando misure conservative intanto che si aspetta il provvedimento autorizzatorio.
Non pare quindi ci possano essere dubbi che – in caso di dissenso del contribuente – sia necessaria la predetta autorizzazione; qualche perplessità rimane, invece, quando i verificatori procedono all’apertura di mobili, cassetti e così via senza chiedere alcun consenso all’interessato il quale però, pur essendo presente, non si oppone. È?un’ipotesi non rara in cui non è chiaro se l’apertura sia avvenuta o meno in modo coattivo (e quindi se bisognevole o meno di autorizzazione).
Dalla lettura della circolare 1/2018 e dall’esame della rara giurisprudenza si ritiene che anche in queste fattispecie sia necessaria l’autorizzazione del Pm con la conseguenza che, ove dovesse mancare, la documentazione reperita non non potrebbe essere utilizzata.
Apertura di e-mail
I verificatori durante un controllo possono leggere il contenuto delle e-mail del pc dell’amministratore solamente quelle che risultano essere già state aperte e lette, mentre è necessaria l’autorizzazione della Procura per quelle non ancora lette