Autofattura e fatturazione elettronica: casi operativi

Le fattispecie che prevedono l’onere di generare un documento interno emesso nei confronti di sé stessi (autofattura), restano le medesime anche nel 2019. Quel che cambia è la necessità, in determinati casi, di emettere un’autofattura elettronica che deve transitare dal Sistema di Interscambio.
Autofattura denuncia
Il cessionario/committente italiano che non riceve la fattura dal proprio fornitore/prestatore entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve, entro il trentesimo giorno successivo emettere un’autofattura che contenga le informazioni previste dall’articolo 21 DPR 633/1972. Tale autofattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), riportando in un apposito campo del file xml denominato “TipoDocumento”, il codice “TD20”. In altri termini, l’autofattura emessa per segnalare la mancata fatturazione del fornitore/prestatore deve essere emessa in modalità elettronica e, conseguentemente, esser trasmessa al SdI.
Inoltre, lo stesso soggetto passivo IVA, in caso di operazione imponibile IVA, deve procedere al versamento della relativa imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo 9399.
La mancata applicazione della descritta procedura di regolarizzazione comporta l’irrogazione di sanzioni nella misura del 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, in capo al cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge (o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente), ai sensi dell’art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/1997.
Autofattura per omaggi/autoconsumo
Il soggetto passivo italiano deve emettere un’autofattura anche in caso di cessioni gratuite di beni di propria produzione/commercializzazione o nelle ipotesi di autoconsumo.
Nel primo caso si tratta di omaggi ai propri clienti o fornitori (italiani o comunitari) per i quali la norma IVA prevede il versamento dell’imposta sull’operazione di cessione, anche se gratuita: l’impresa detrae l’IVA sull’acquisto dei fattori produttivi utilizzati nell’ambito della propria attività (beni e servizi) e in occasione della cessione gratuita versa l’IVA tramite emissione dell’autofattura per omaggi.
Si ricorda che, in alternativa, l’imposta può essere assolta anche tramite di emissione di una fattura per omaggi con o senza applicazione della rivalsa IVA. La descritta procedura non è richiesta, invece, per le cessioni gratuite in ambito extra-UE per le quali occorre emettere una fattura non imponibile art. 8 lett.a) o b) DPR 633/1972.
Qualora l’impresa scelga di emettere un’autofattura per omaggi, tale documento deve essere emesso in formato elettronico e deve transitare dal SdI, compilando il campo “TipoDocumento” con il codice “TD01”.
In caso di autofattura per autoconsumo, ossia per beni prodotti/commercializzati dall’impresa ed utilizzati “internamente”, valgono le medesime conclusioni (emissione autofattura elettronica da inviare al SdI con codice “TD01”).
Attenzione: In base alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.3 del 21 dicembre 2018) e alle risposte fornite dalla stessa Agenzia in occasione di incontri con la stampa specializzata, il codice “TD20” deve essere utilizzato esclusivamente nel caso di autofattura denuncia.
Autofattura per servizi ricevuti da extra-UE
L’ultima ipotesi di autofattura emessa da soggetto passivo italiano, riguarda i servizi “generici” resi da un prestatore extracomunitario. Si pensi, ad esempio, ad una riparazione su un macchinario effettuata da un prestatore svizzero nei confronti di un committente italiano. In tal caso, il soggetto italiano registra in contabilità generale la fattura ricevuta dal fornitore extra-UE e, ai fini IVA, emette un’autofattura che registra nel registro IVA delle vendite e nel registro IVA degli acquisti.
In tal caso l’autofattura emessa dal soggetto passivo IVA italiano non deve transitare dal Sistema di Interscambio in quanto non sussiste l’obbligo della fatturazione elettronica (obbligatoria solo tra soggetti stabiliti o residenti in Italia). Pertanto, dal 1° gennaio 2019 tali tipologie di autofatture continuano ad essere emesse in modalità cartacea e dovranno essere riepilogate nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. n. 127/2015.
Si ricorda, infine, che tale nuova comunicazione deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate con cadenza mensile e il primo invio è fissato per il 28 febbraio 2019.

Autore Dimitri Simone