Controlli sui redditi dei Minimi e dei Forfettari

La L. 190/2014 (cc. da 634 a 636) ha introdotto una specifica forma di collaborazione tra contribuente e Fisco, finalizzata all’assolvimento degli obblighi tributari e all’emersione spontanea delle basi imponibili (cosiddetta “compliance”); l’Agenzia delle Entrate ha ora emanato il provvedimento direttoriale (n. 37776/2019) di attuazione.
Il Fisco, quindi, mette a disposizione del contribuente o intermediario tutti “gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi e compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione”, nonché relativi a deduzioni e detrazioni d’imposta, per consentire allo stesso contribuente, anche con l’aiuto del proprio intermediario, di fornire fatti e circostanze dalla stessa Agenzia non conosciuti e in grado di giustificare le anomalie riscontrate.
Si tratta di comunicazioni che non inibiscono il ravvedimento operoso, ma ne sono strumentali, riguardando molte tipologie di reddito (fabbricati, lavoro dipendente, assegni periodici, redditi di partecipazione, redditi diversi, redditi di lavoro autonomo e quant’altro), con l’ulteriore inserimento, e questa è la vera novità, dei regimi di vantaggio, di cui al D.L. 98/2011, e forfetario, di cui alla L. 190/2014. La constatazione, piuttosto evidente, è che saranno soggetti a controlli anche quei piccoli contribuenti che applicano regimi sostitutivi e che risultano, per legge, non assoggettati a parametri, studi di settore o indici sintetici di affidabilità (ISA), con esonero totale dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Le informazioni saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate con una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata; nei casi di indirizzo non attivo o non registrato nel pubblico elenco, l’invio sarà eseguito per posta ordinaria.
Ricevendo la comunicazione delle anomalie rinvenute, il contribuente potrà essere stimolato a ravvedersi, fruendo delle riduzioni delle sanzioni, sempre che siano rispettati i relativi termini; se si tratta di lettera concernente l’omessa dichiarazione, il ravvedimento può avvenire soltanto entro i 90 giorni, in ragione del termine espressamente indicato alla lett. c), c. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997.
Il contribuente raggiunto dalla citata comunicazione, potrà comunicare agli uffici eventuali elementi non valutati, oppure restare inerte. In tale ultimo caso, il contribuente manterrà la possibilità di contestare l’eventuale richiesta depositando, nel corso del procedimento, il ricorso alla Commissione tributaria competente, oppure mediante definizione agevolata delle sanzioni, pari a un terzo, ai sensi degli artt. 16 e 17, D.Lgs. 472/1997 o con l’acquiescenza, ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. 218/1997.