Corrispettivi telematici dal 2020 anche per i Forfettari

I contribuenti in regime forfettario che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali dovranno effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 01 gennaio 2020. Tuttavia qualora essi intendano emettere in alternativa la fattura, tale documento potrà essere emesso in forma cartacea e non elettronica. Questo in quanto è vigente la regola stabilita dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 che prevede che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non sia obbligatorio qualora per l’operazione venga emessa la fattura.
Ad esempio l’artigiano potrà evitare di inviare i corrispettivi elettronici se al momento di effettuazione della operazione emetterà una fattura in forma cartacea.
Per potere inviare i corrispettivi elettronici è necessario dotarsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’agenzia delle Entrate; è possibile anche adattare un registratore di cassa già posseduto.
In alternativa, questo adempimento potrà essere effettuato anche utilizzando un software presente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.
A norma del comma 59 della legge 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal titolo II del Dpr 633/1972 (vale a dire registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale), ma sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
La norma precisa poi che «resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione all’articolo 2 del Dpr 696/1996». Tale ultima norma prevede l’esonero dall’emissione dello scontrino per i contribuenti che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai), ma nessun esonero soggettivo viene previsto e quindi nemmeno per i contribuenti forfettari.
Ne consegue che anche i contribuenti in regime forfettario sono interessati dall’obbligo di emissione dello scontrino telematico. Se un forfettario ha un negozio al dettaglio non riesce a sfuggire dall’obbligo.
Però il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude dalle norme sulla fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfettario i quali, quindi, possono continuare ad emettere fatture cartacee. L’esonero permane perché anche il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l’emissione della fattura elettronica per i forfettari come comportamento premiale al fine di ridurre di un anno il periodo di accertamento.
Stride tuttavia sottoporre all’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi i contribuenti forfettari quando tali soggetti possono in alternativa emettere un semplice documento cartaceo.

Estratto da Norme e Tributi de Il Sole24ore – Autore: Alessandro Caputo e Gian Paolo Tosoni