Corrispettivi telematici

Dal 1° luglio 2019 i soggetti che intrattengono rapporti con privati ed effettuano operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, per un volume d’affari superiore a 400.000 euro, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate (a norma dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015); ai contribuenti con volumi d’affari inferiori, invece, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
I dati devono essere trasmessi entro il termine di dodici giorni da quando l’operazione si intende “effettuata” ai fini Iva (data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).
Fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dall’obbligo in questione i soggetti che svolgono solo in via marginale queste operazioni, rispetto alle altre operazioni soggette a fatturazione ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018.

Verificata la necessità di effettuare la comunicazione, i soggetti che non hanno ancora un registratore telematico appositamente predisposto per effettuare l’invio, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, transitoriamente, entro il termine più ampio della fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ai fini Iva. La moratoria delle sanzioni trova applicazione per i primi sei mesi e fino a quando non è in uso il registratore telematico adeguato all’invio. Pertanto, è possibile inviare i dati dei corrispettivi relativi al mese di luglio entro il 2 settembre (il 31 agosto cade di sabato).

L’adempimento in commento può essere assolto anche mediante il canale messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nella sezione fatture e corrispettivi, in corrispondenza della funzione corrispettivi per esercenti non in possesso di RT.
L’Agenzia delle entrate consiglia, anteriormente alla prima trasmissione, l’accreditamento dell’operatore Iva in qualità di “esercente” all’interno del portale anzidetto; l’accreditamento può essere effettuato anche da un intermediario (articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998) con delega al servizio “Accreditamento e Censimento Dispositivi”.
La generazione e l’invio del file relativo ai corrispettivi possono essere effettuati mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro, oppure mediante l’upload di un file xml conforme alle specifiche tecniche del provvedimento AdE prot. n. 236086 del 4 luglio 2019. In alternativa, è possibile inserire i singoli corrispettivi giornalieri con l’apposita procedura web disponibile dal 30 luglio 2019.
In fase di generazione occorre indicare i corrispettivi complessivi (al netto dei resi) di una singola giornata distinti per aliquota Iva applicata, indicando aliquota zero per abilitare il campo “natura/ventilazione Iva”. In particolare, i dati richiesti sono:
• data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
• aliquota Iva applicata (in alternativa esclusiva con natura/ventilazione Iva);
• natura/ventilazione Iva, ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura;
• imponibile complessivo delle operazioni di vendita al netto dell’imposta e al netto di resi/annulli;
• imposta (calcolata dal sistema se indicata un’aliquota Iva).
Nel caso sia applicabile la procedura di ventilazione per i commercianti al minuto, i campi “aliquota Iva” e “imposta” devono essere entrambi impostati a zero. La procedura di ventilazione di cui all’articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972 permette, per determinate categorie di commercianti, che la registrazione delle vendite avvenga globalmente senza distinzione tra aliquote Iva differenti. Solo dopo aver effettuato la verifica dei dati è possibile inviare il file.

Se i dati relativi ai corrispettivi non sono memorizzati e/o non sono trasmessi, trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015: “in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” si applicano “le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
In particolare, l’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997 prevede che se “le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”

L’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 si occupa, infine, delle violazioni perpetrate nel tempo, disponendo la sospensione con provvedimento immediatamente esecutivo, per un determinato periodo, della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.