Debutto in dichiarazione dei redditi dei nuovi “ISA” – indici sintetici di affidabilità

Dal periodo d’imposta 2018, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, gli Isa sostituiscono integralmente gli studi di settore e i parametri contabili, diventando parte integrale del modello Redditi.
Non più ricavo congruo o non congruo, ma contribuente più o meno affidabile. È questo il risultato della svolta che contraddistingue il passaggio dagli studi di settore (e parametri) agli Isa. L’indice sintetico assegnato (la cui valorizzazione è compresa fra 1 e 10) rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto all’affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. In altre parole, più alto sarà questo valore, più elevata sarà l’affidabilità del contribuente e più probabile sarà l’accesso al sistema premiale (si veda lo schema sotto riportato).
Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo degli Isa, i risultati delle elaborazioni potrebbero essere utilizzati anche per indirizzare l’attività di controllo fiscale sul campo.
Gli Isa, per veste grafica e per i dati richiesti, ricordano molto i modelli degli studi di settore.
In relazione ai dati extracontabili diminuiscono tendenzialmente le informazioni chieste nel quadro C (elementi specifici dell’attività), mentre il quadro D diventa quello dei beni strumentali, e il quadro E viene riservato ai dati per la revisione dei modelli in “manutenzione” dal periodo d’imposta successivo. Rimane inoltre, anche nel modello Isa, la sezione destinata alla compilazione del quadro A riguardante il personale addetto all’attività i cui righi di dettaglio e le informazioni richieste sono le stesse previste per gli studi di settore. In relazione ai dati contabili, pur rimanendo di fatto invariata la struttura contabile (quadro F per le imprese e quadro G per i professionisti) aumenta, invece, il dettaglio richiesto per oneri e costi residuali. Si registra, infatti, un aumento delle informazioni sul rigo F23 (oneri diversi di gestione) dove sono ben otto i campi di dettaglio richiesti, contro i quattro del passato. Vengono così inseriti degli appositi righi “interni” dove indicare le “maggiorazioni fiscali” le minusvalenze da operazioni straordinarie e gli oneri per imposte e tasse. Si moltiplicano i righi di dettaglio anche nel modello dei professionisti. Nel nuovo rigo G12 degli Isa viene, infatti, richiesto l’importo degli interessi passivi pagati, delle maggiorazioni fiscali applicabili, degli oneri per imposte e tasse deducibili, oltre che dei canoni di locazione finanziaria e non, rispettivamente relativi a beni immobili e ai beni strumentali mobili. Si ricorda, inoltre che per i contribuenti in contabilità semplificata nel quadro contabile (F) degli Isa, com’era per gli studi di settore si applicano per l’indicazione dei costi e dei ricavi le stesse regole di cui all’ articolo 66 del Tuir. In pratica quanto indicato nel quadro G (dichiarazione dei redditi) e quadro F (Isa) devono coincidere anche quest’anno. Per tutte le imprese in contabilità semplificata, a prescindere dall’opzione per il regime delle registrazioni Iva di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, è necessario riepilogare le rimanenze finali 2018 nel modello Redditi PF o SP al rigo RG38, fra gli altri dati che non concorrono alla determinazione del reddito del contribuente. Nel quadro F del modulo Isa (righi F06, F07, F13, F14) vanno invece ancora indicate non solo le rimanenze finali (suddivise fra annuali e ultrannuali), ma anche quelle iniziali, il cui dato va reperito nel quadro F degli studi di settore dell’anno scorso (periodo d’imposta 2017).

Infine si ricorda che, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare ulteriori componenti positivi (nel rigo F03 o G02), non risultanti dalle scritture contabili. Tali maggiori ricavi/compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore. La dichiarazione di questi maggiori importi non comporta mai, in nessun caso, l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte venga effettuato entro i termini sopra indicati. La novità sta però nel fatto che, ora, sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi. Con gli Isa, infatti, quest’ultimo potrà, alzare i ricavi per migliorare il proprio posizionamento, senza dover per forza arrivare al valore massimo (voto 10).

Va tuttavia riferito che il voto in pagella da solo non basta; per cui un infelice posizionamento al di sotto dei valori previsti non significa automaticamente l’inserimento nelle liste selettive. Gli organi competenti, infatti, dovranno utilizzare i dati emergenti dagli Isa unitamente a quelli che si ricavano dalle altre informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605. Solo se congiuntamente i dati presenti andranno nella medesima direzione ed emergeranno così indizi significativi di presunta evasione, allora il contribuente rischierà davvero di entrare nella “black list” del fisco con serie probabilità di essere sorteggiato al fine dell’attività di controllo.
Quindi per raggiungere la promozione fiscale non basterà il 6 come a scuola, ma si dovrà superare la soglia per scansare le liste di controllo.

Delineate le linee applicative della procedura non ci resta che attendere la pubblicazione del software per verificare sul campo quale sarà il voto attribuito dal fisco ai singoli contribuenti, tenendo presente che alcuni esiti potrebbero essere tutt’altro che scontati anche in presenza di situazioni fiscalmente affidabili.

Si ricorda inoltre che per l’applicazione degli Isa è necessario che il contribuente, ma più facilmente il suo intermediario delegato, abbia accesso anche a ulteriori dati presenti nella banche dati fiscali dell’Agenzia (provvedimento del 30 gennaio 2019 prot. 23721/2019 paragrafo 5.1).
Questi dati vengono automaticamente reperiti dal software e contribuiscono alla determinazione degli indici Isa solo previa apposita richiesta da parte dell’intermediario.
Quest’ultimo potrà avvalersi anche delle procedure previste per l’acquisizione massiva dei dati necessari per cui coloro che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa.

I VANTAGGI DEL REGIME PREMIALE PER GLI ISA
Voto almeno pari a 8
Esonero dal visto di conformità per la compensazione:
1 – dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2019
2 – del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2020;
3 – dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni dei redditi e Irap per il periodo d’imposta 2018
-Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019 o del credito Iva infrannuale dei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50mila euro all’anno
-Anticipazione di un anno dei termini di accertamento per reddito di impresa e di lavoro autonomo e per l’Iva
VOTO ALMENO PARI A 8,5
Stessi vantaggi per chi ha riportato un voto almeno pari a 8
Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
VOTO ALMENO PARI A 9
Stessi vantaggi per chi ha riportato un voto almeno pari a 8,5
Esclusione dal regime delle società di comodo Esclusione da determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi quello dichiarato)