Definizione agevolata per i debitori in difficoltà

Definizione agevolata per i debitori in difficoltà (ISEE non superiore a 20.000)
venerdì, 28 dicembre 2018
Modalità e termini di versamento delle imposte e dei contributi non versati per i soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica
di: Rolando Sara
L’art. 1, a partire dal comma 184 fino al comma 198, della Legge di Bilancio 2019 prevede la definizione agevolata per le imposte ed i contributi non versati dalle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Soggetti interessati
La disposizione interessa tutte le persone fisiche il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del suo nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.
Oggetto della sanatoria
I debiti oggetto della norma sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Sono oggetto di definizione:
• i debiti tributari, le sanzioni ed gli interessi, per imposte risultanti da dichiarazioni fiscali non versate per le quali sia stata riscontrata una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73;
• l’imposta sul Valore Aggiunto non versata compreso sanzioni ed interessi (ex art. 54-bis DPR 633/72);
• i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Non rientrano, invece, i debiti compresi nell’art. 4 del Dl 119/2018 convertito nella legge 136/2018 (Stralcio debiti cartelle fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010).
Possono rientrare nella definizione agevolata in oggetto anche i debiti non ancora perfezionati ma già definiti nella prima Rottamazione e nella Rottamazione bis. Non è, però, prevista alcuna restituzione delle somme già versate.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, da presentarsi entro il 30 aprile 2019, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente che attesti il possesso dei requisiti per l’accesso alla procedura.
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione deve dare comunicazione al debitore di accettazione della domanda ovvero di diniego della stessa. Nel primo caso, l’agente avrà cura anche di comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione del debito, l’importo delle rate e le date di versamento.
Modalità e termini di versamento
Per i soggetti in grave difficoltà economica, i debiti sopra descritti possono essere estinti, previa accettazione da parte dell’agente della riscossione della domanda presentata, versando:
a. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi in misura pari: al 16% per ISEE familiare non superiore a euro 8.500, al 20% per ISEE familiare non superiore a euro 12.500, 35% per ISEE familiare superiore ad euro 12.500 e fino ad euro 20.000;
b. le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
Attenzione! Il comma 188 stabilisce che “indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui, alla data di presentazione della domanda di definizione ex art. 189, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter legge 3/2012”. In tal caso, i debiti possono essere estinti versando una somma pari al 10% dell’importo dovuto.
Il versamento delle somme definite potrà avvenire:
• in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
• in rate cosi distribuite: 35% dell’importo entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Secondo quanto stabilito dal comma 191, in caso di pagamento rateale, si applicheranno, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2& annuo.
Diniego della domanda presentata ex art 189
In caso di diniego della domanda presentata l’agente della riscossione avrà cura di comunicare al debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione ai sensi dell’art.189 sono automaticamente inseriti, se definibili, nella procedura prevista dall’art. 3 Dl 119/2018 (Rottamazione ter). L’agente dovrà, nella stessa sede, comunicare anche l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartite in 17 rate. In questo caso i termini di versamento della somma indicata saranno i seguenti:
• 30% entro il 30 novembre 2019;
• 70% ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.
Sui versamenti si applicheranno, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Secondo quanto previsto dal legislatore, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o omissioni, sarà onere del debitore fornire, entro 20 giorni dalla richiesta, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati comunicati.