Il pagamento e la Registrazione di fatture false

Una delle pratiche più utilizzate dai contribuenti al fine di evadere le tasse è l’emissione o la registrazione nei costi di fatture false per operazioni inesistenti o per operazioni realmente effettuate ma gonfiate con l’obiettivo abbattere l’utile.
Tuttavia, se il Fisco contesta l’emissione o utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non può limitarsi a un controllo formale e contabile, basandosi soltanto sulle irregolarità commesse dal fornitore, ma dovrà svolgere un’attenta analisi in capo al committente/cliente che si sostanzia in :
– esistenza di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle prestazioni ritenute inesistenti;
– effettuazione di accessi presso il prestatore, ai fini della verifica della consistenza di quest’ultimo soggetto oppure della presenza di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività;
– eventuali testimonianze che possono essere raccolte al fine di comprovare l’effettuazione di prestazioni.
Ne deriva che qualora i riscontri effettuati conducano alla conclusione che le prestazioni si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti, sotto il profilo della tassazione diretta si renderà applicabile l’art. 8, c. 2, D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, ai sensi del quale in sede di rideterminazione del reddito non si tiene conto dei componenti positivi direttamente afferenti ai componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro il limite dell’ammontare non ammesso in deduzione dei predetti componenti negativi.
Inoltre, la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 15.06.2017, n. 30159 intervenendo in tema di reato per fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000) ha affermato che qualora il contribuente provveda al pagamento di fatture false e alla loro registrazione in contabilità, costituiscono elementi rilevanti che devono essere considerati dal giudice penale e che portano alla esclusione della condanna per il reato di emissione di fatture false. A nulla rileva che l’emittente stessa abbia omesso di presentare le dichiarazioni fiscali e i relativi versamenti in quanto da tali circostanze non deriva necessariamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture incriminate.
Articolo tratto da Autore Morena Cocci