Nuovo modello RLI per registrare le locazioni

Con il nuovo modello RLI cambiano le regole per la registrazione telematica dei contratti di locazione. L’agenzia delle Entrate ha diffuso ieri il provvedimento direttoriale del 19 marzo 2019 (Prot. n. 64442/2019): l’impiego del modello diventerà obbligatorio a partire dal 19 maggio 2019.
Diversamente dal precedente provvedimento, quello di ieri stabilisce che da oggi e sino al 18 maggio 2019 si potrà usare sia il nuovo che il vecchio modello, in vigore dal 19 settembre 2017 in base al provvedimento 112605/2017.
Il modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell’agenzia delle Entrate. Ora nel quadro “dati generali” sono entrate parecchie delle indicazioni contenute prima nella Sezione I ma di fatto non è stata introdotta alcuna notizia in più.
Le novità comunque ci sono. Vediamo le principali.
Va ricordato, anzitutto, che l’opzione per la cedolare secca è possibile da quest’anno anche per i contratti relativi a unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.
Nel quadro A, Sezione II, la casella «cedolare secca» è stata sostituita dalla casella «Tipologia di regime», dove si indica (come prima) il codice 1, 2 o 3 a seconda che, in caso di più locatori, tutti, alcuni o nessuno opti per questo regime fiscale. È stata anche introdotta la casella «tardività annualità successiva» che serve a indicare (codice 1) se si intende comunicare (in ritardo) che si vuole passare da Irpef a cedolare per l’annualità successiva. Attenzione: in questo caso non si può fare l’invio telematico ma occorre recarsi all’ufficio. Se nessuno cambia il regime si indica il codice 2 e l’invio telematico senza problemi.
Nella Sezione III, invece, rispetto al modello del 2017, è sparita la casella «Soggetto subentrato».
Nel quadro B, Sezione I, è stata invece aggiunta per maggiore chiarezza la dicitura «subentrante» all’ultima casella a destra in alto, che prima era riservata sia al cessionario che al subentrante.
Nel quadro C la casella «Tipologia immobili» ha solo cambiato nome ma la regola di indicare prima l’immobile principale e poi la pertinenza è rimasta uguale. Così come è cambiato il nome del quadro D (ora «Regime di tassazione») ma la compilazione resta identica.
Già nel precedente nuovo modello era stato previsto il quadro E, inserito per rendere chiaro se, in relazione a una o più annualità del contratto sottoposto a registrazione, è prevista la corresponsione di un canone diverso in funzione della durata del contratto. E anche qui non sono cambiate le regole di compilazione.
Nel provvedimento di ieri è ricordato che il modello, se presentato su carta, va stampato con inchiostro nero.
Si può evitare di trasmettere in allegato il contratto se i locatori o i conduttori non sono più di tre (tutte persone fisiche), l’affitto riguarda una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze e nel contratto non ci sono patti che non riguardano la locazione.
Tratto da Il Sole 24 Ore – Autore: Saverio Fossati