Regime forfettario in caso di superamento del limite

l regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65mila euro e indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che viene stato realizzato nell’anno. Ad esempio un professionista che nel 2018 ha realizzato compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, nel 2019 può applicare il regime forfettario anche se i proventi risulteranno di centinaia di migliaia di euro. Il contribuente applicherà il regime ordinario dall’anno 2020.
L’agenzia delle Entrate ha confermato questo principio in una risposta fornita a Telefisco.
Le conseguenze di questa situazione appaiono clamorose nel senso che potrebbe accadere che una persona fisica possa realizzare un reddito molto consistente assolvendo l’imposta sostituiva in misura proporzionale e poco elevata.
L’amministrazione finanziaria dovrebbe preoccuparsi anche del caso contrario e cioé quello che i contribuenti comprimano i ricavi e compensi al fine di permanere nel regime forfettario.
L’Agenzia ha inoltre precisato che un contribuente in regime di contabilità ordinaria nell’anno 2017 e 2018, qualora abbia realizzato nel 2018 un ammontare di ricavi non superiore a 65mila euro può applicare il regime forfettario nel 2019. Ciò in quanto il vincolo triennale derivante dalla opzione per il regime ordinario viene meno in quanto siamo in presenza di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (articolo 1 del Dpr 442/1997). Quindi il regime forfettario può essere applicato dalle persone fisiche che svolgono una attività di impresa o professionale e che nel 2018 hanno realizzato un ammontare di ricavi o compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, indipendentemente dal regime applicato nell’anno precedente. Anche nel caso di applicazione del regime dei minimi (Dl 98/2011) il contribuente può entrare nel regime forfettario e può applicare l’imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato forfettariamente (comma 87, legge 190/2014) entro il limite massimo di cinque anni a partire dall’anno di inizio della attività. Attenzione ai contribuenti che applicano il regime dei minimi che se realizzano proventi di ammontare non superiore a 30mila euro e non hanno ancora compiuto i 35 anni di età, conviene loro di rimanere nei minimi in quanto solo in tale regime possono usufruire della sostitutiva del 5% fino al trentacinquesimo anno di età.
Tratto da Il Sole 24 Ore – Autore: Gian Paolo Tosoni