Riporto perdite nel regime dei minimi e nel forfettario

La riforma della disciplina delle perdite d’impresa, realizzata dai commi 23 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), con effetto già dalle prossime dichiarazioni fiscali, presenta una serie di carenze, che occorre colmare in via interpretativa anche con l’ausilio delle istruzioni – recentemente rese definitive – dei modelli dichiarativi relativi al 2018.
Non risulta, infatti, disciplinato il riporto perdite da parte dei soggetti nei regimi «di vantaggio» (cosiddetti «minimi», articolo 27 Dl 98/2011) e forfettario, come pure non completo appare il riporto di perdite di società di persone da parte dei soci in veste di società di capitale.
Per quanto riguarda i contribuenti nel regime dei minimi, nel silenzio della legge di Bilancio, si deve ritenere ancora valido quanto fu detto in passato, con la risoluzione 123/E/2010, richiamata dalla circolare 17/E/2012. In quella sede, fu sostenuto che le perdite generatesi in costanza di applicazione di questo regime «sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.
Pertanto, pare proprio che questi soggetti non conoscano due capisaldi della riforma operata dalla legge di Bilancio 2019, vale a dire il riporto a tempo indeterminato (in luogo di quello quinquennale) e l’utilizzo, in sede di riporto, nei limiti dell’80% del reddito di periodo (nonostante il riferimento al comma 3 dell’articolo 8 Tuir). Anche dalla lettura delle istruzioni al modello Redditi PF, quadro LM, emerge questa impermeabilità delle perdite dei contribuenti minimi ai recenti cambiamenti.
Passando ai contribuenti forfettari, la conclusione a cui si giunge sembra essere differente, ricordando che questi soggetti non hanno mai perdite nate in costanza di regime ma, eventualmente, solo perdite derivanti da periodi precedenti all’ingresso. Secondo il comma 68 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (non modificato dalla legge 145/2018), le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfettario possono essere computate in diminuzione del reddito «secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico». In questo caso, quindi, si deve concludere per un adeguamento automatico alle nuove regole, comprese quelle appena introdotte riguardanti i contribuenti in contabilità semplificata nel triennio 2017-2019 i quali, in caso di perdita, applicano la disciplina specifica prevista dai commi 25 e 26 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 anche se, successivamente, transitano in ordinaria (come chiarito nel corso di Telefisco 2019) o nel forfettario.
Questo significa che il semplificato 2017, che fa ingresso nel regime forfettario nel 2019, potrà nel biennio 2019-2020 utilizzare eventuali perdite residue del periodo d’imposta 2017 entro le percentuali di reddito di periodo concesse dal legislatore, come del resto confermano le istruzioni al quadro LM del modello Redditi 2019. Il forfettario “ex minimo”, invece, seguirà le regole sopra specificate per tale regime.
Tratto da Il Sole 24 Ore – Autore Giorgio Gavelli