Coronavirus: Affitto negozio del mese di marzo: credito 60% da usare in F24

Il decreto Cura Italia (Dl 18/2020, articolo 65) ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi).
A chi spetta l’agevolazione? ai soggetti esercenti attività d’impresa e non si applica alle attività che restano aperte durante l’emergenza coronavirus, individuate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari e le edicole).
Quale immobile è agevolato? solamente quelli che appartengono alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe, in cui ricadono però anche molti bar, ristoranti e pizzerie). Non viene fissato un tetto di superficie.
Il calcolo del bonus
Il canone su cui calcolare il credito è quello «relativo al mese di marzo», ovviamente 2020, perché il credito è riferito solo a quest’anno e almeno per ora limitato a questa sola finestra mensile. Il credito è calcolato sul canone contrattualmente riferibile al mese di marzo, senza che su ciò influisca in alcun modo il principio di cassa. Non rilevano, perciò, eventuali ritardi di pagamento o dilazioni. Si pensi, ad esempio, a un contratto che prevede un canone mensile di 1.000 euro per il mese di marzo, per il quale il locatore accetti un pagamento frazionato di 500 euro il 16 marzo e 500 euro il 16 aprile: il credito sarebbe comunque di 600 euro.
Discorso diverso se il canone è stato formalmente ridotto – anche solo in via temporanea ma già con decorrenza dal 1° marzo – in virtù di un accordo tra le parti, ad esempio portandolo da 1.000 a 500 euro. In questo caso, il tax credit matura sull’ammontare del nuovo canone ridotto ed è pari a 300 euro.
Resta da capire se, per la maturazione del credito, il canone debba essere regolarmente pagato. La legge non lo richiede espressamente.
Pertinenze
Spesso con un solo contratto sono locate più unità immobiliari. È logico, in questi casi, operare sulla falsariga di quanto chiarito dalla circolare 26/E/2011 per la cedolare secca.
Perciò, il canone relativo alle pertinenze locate congiuntamente al negozio, farà maturare il credito d’imposta (ad esempio, un magazzino C/2, affittato insieme a un negozio C/1). Di contro, il canone riferibile alle altre unità locate con il negozio (ad esempio una casa in categoria A/3) non “genererà” credito d’imposta e andrà scorporato; se il contratto indica una cifra unica, bisognerà calcolare la quota riferibile al negozio rapportando le rendite catastali delle due unità.
I soggetti
Il credito d’imposta spetta al conduttore a prescindere dalla connotazione giuridica del locatore.
Il conduttore, però, deve svolgere attività d’impresa: secondo la lettera della legge, quindi, non rientrano quindi nel perimetro agevolativo i professionisti autonomi; gli enti non commerciali, a meno che non esercitino anche attività d’impresa.
Il credito
L’utilizzo del credito può avvenire solo in compensazione (con altri tributi) in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97 tramite il modello F24, con il codice tributo 6914 («Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»).

Estratto da Il Sole 24 Ore
Cristiano Dell’Oste
Lorenzo Pegorin